La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori

 

 

Il dibattito, colto ed equilibrato, che accompagnò l’approvazione della Costituzione repubblicana

01 Lavori preparatoriIl volume comprende il testo della Costituzione ed il riassunto, articolo per articolo, del dibattito che ne accompagnò l’approvazione. Gli autori erano funzionari del Segretariato Generale della Camera e, come sottolinea Vittorio Emanuele Orlando nella prefazione, possedevano una non comune capacità di sintesi e completezza che veniva loro dall’attitudine a redigere resoconti dei discorsi parlamentari che dovevano essere sereni, concisi ed obiettivi anche quando la discussione era stata molto vivace. Ma non solo. Aggiunge Orlando che gli autori riescono a coniugare questa loro capacità con una interpretazione organica ed una visione d’insieme che rendono l’opera particolarmente utile e fruibile. In sostanza un testo prezioso che ci consente ancora oggi di entrare nel dibattito di allora per comprenderne gli aspetti più intimi.

Il testo completo dell’opera è disponibile on line gratuitamente presso l’archivio della Camera dei Deputati:
Falzone Vittorio, Palermo Filippo,  Cosentino Francesco
. La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino. Roma, Colombo, 1948.

A titolo di esempio chiarificatore, si veda, tra le tante discussioni, quella che animò l’approvazione dell’articolo 2 della Costituzione (pp 22-24)  che si riporta di seguito:

– Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

All’Assemblea Costituente questo articolo ebbe una discussione limitata: non perché non ne fosse da tutti ammessa l’importanza, ma perché la formula, che si discosta da quella del progetto solo in quanto riesce ad esprimere i medesimi concetti con un minor numero di parole, fu ampiamente discussa dalla l. Sc. (Prima Sottocommissione) e concordata fra le maggiori correnti politiche.

Si parla di diritti «inviolabili »: e questo aggettivo fu scelto dalla 1. Sc. fra i molti proposti: imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, incancellabili, fondamentali, essenziali, eterni, sacri, originari, naturali. Dal punto di vista giuridico, quest’ultimo aggettivo sarebbe stato il più indicato, poiché è ben chiaro il concetto di diritto naturale; ma la sottocommissione fu unanime nell’attribuire all’articolo un significato più filosofico, storico e anche finalistico, che giuridico: tanto è vero che essa lo approvò nella convinzione che i concetti contenutivi dovessero essere successivamente trasferiti in un preambolo alla Costituzione. Il preambolo non fu poi deliberato, e l’articolo rimase; ma il Comitato di redazione e gli stessi presentatori della formula approvata vollero confermarne il carattere indicativo e spogliarlo di ogni veste positivamente giuridica, vale a dire di ogni sia pur tenue sapore di ordine, di divieto o di limitazione. Nella 1. Sc. (pag. 31) uno dei relatori, l’on. La Pira, intendeva dare alla formula valore di presupposto normativo. L’affermazione del concetto di socialità accanto a quello di individualità poteva, a suo giudizio, essere considerata come premessa al seguente altro articolo: «In vista dell’attuazione della struttura sociale indicata nell’articolo precedente, verrà disposta per legge l’iscrizione di tutti gli italiani nel libro delle professioni e verrà attribuito a ciascuno, nei modi che la legge stabilirà, un adeguato stato professionale» (l. S., pag. 18). Al che l’on. Togliatti obiettò: «Quando dovrebbe avvenire questa iscrizione? Quando il cittadino nasce, quando diventa maggiorenne, quando sceglie una professione? Non è possibile negare la libertà di scegliete il proprio lavoro, e ognuno può cambiare professione quando ritenga che un’altra sia più conveniente alle proprie aspirazioni e alle proprie capacità. Perché stabilire questo registro in cui tutti gli italiani sarebbero incasellati, catalogati e in cui forse si darebbe loro anche un numero?».

Successivamente, abbandonata l’idea del libro delle professioni, i relatori La Pira e Basso concordavano una formulazione nella quale, pur con molte rinunce alla loro concezione prevalentemente pluralistica, di fronte alle obiezioni di altri deputati a concezione prevalentemente individualistica, proponevano: «…al fine di promuovere la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone devono completarsi a vicenda…». L’inciso a carattere imperativo «in cui le persone devono completarsi a vicenda» fu poi tolto; ma la formula approvata dalla sottocommissione poteva ancora prestarsi a essere considerata con un certo valore giuridico normativo. Vi si diceva infatti: «…riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell’uomo sia come singolo sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»; dal che poteva apparire che riconoscimento e garanzia alle formazioni sociali dovessero essere subordinati alla comprovata esistenza di condizioni atte ad assicurare l’organicità e il progressismo dell’integrazione e del perfezionamento della persona umana. Ciò che avrebbe potuto legittimare l’ingerenza e il controllo dello Stato in tutte le forme associative dei cittadini.

Ma poi anche gli avverbi «organicamente» e «progressivamente» caddero, e rimase la formulazione attuale, presentata congiuntamente all’Assemblea dai Gruppi parlamentari democristiano e comunista. L’aggiunta del correlativo concetto, accanto ai diritti inviolabili, dei doveri inderogabili è dovuta al presidente della Commissione, on. Ruini, il quale disse (A.C., pag. 2418): «I proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo articolo si mettano insieme, come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i doveri. Concetto tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella rivoluzione francese e ormai è accolto da tutti, è ormai assiomatico».

E tuttavia innegabile che qualche elemento di giuridicità è rimasto nella formulazione dell’articolo 2. Per diritti inviolabili, infatti, si intendono, secondo lo spirito della discussione presso la 1. Sc., non soltanto quelli successivamente e specificatamente riconosciuti nella Costituzione, ma anche tutti gli altri diritti naturali e storicamente preesistenti alla formazione dello Stato. Questi diritti sono quelli generalmente accettati come naturali e insopprimibili (diritto di vivere, di muoversi, di parlare, di formarsi una famiglia, di procreare, diritto all’onore, ecc., ecc.); né in sottocommissione si ritenne necessario farne una esemplificazione, se si eccettua il caso limite esemplificato dall’on. Marchesi, il quale parlò (1. Sc., pag, 38) di «libertà interiore, che non ci può essere data e tolta da nessun Governo…, approdo supremo del proprio personale destino, che non può essere regolato né minacciato dalla legge».

Poiché l’uomo è « animale sociale » e non può essere giuridicamente considerato se non in quanto tale, ai diritti naturali fanno riscontro, nell’articolo, i correlativi doveri, senza il rispetto dei quali non è possibile l’umana convivenza; e anche questi doveri non sono soltanto quelli specificati nei successivi articoli della Costituzione; sono doveri naturali, al pari dei diritti (rispetto della vita altrui, della libertà di movimento altrui, dell’onore altrui, ecc., ecc.).

Giova conoscere, a documentazione dello sforzo da un lato di non dare un contenuto direttamente giuridico e normativo all’articolo, dall’altro di attribuirgli un valore di principio filosofico-giuridico, l’ordine del giorno che l’on. Dossetti sottopose alla 1. Sc., come risultato della discussione generale (la Sc. tuttavia preferì, anziché discutere l’ordine del giorno, passare senz’altro all’esame degli articoli proposti dai relatori):

«La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo;
esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica;
esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;
ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve sodisfare, è quella che:

a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;
b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
e) che per ciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato ».

 

CDL, Tivoli, 1 Dicembre 2017

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