L’uguaglianza nella tradizione democratica: appunti sparsi

 

Il tema dell’eguaglianza risulta discriminante ai fini dell’individuazione delle principali correnti di pensiero della cultura occidentale. Molto schematicamente, l’uguaglianza civile caratterizza il pensiero liberale e si concretizza nel riconoscimento dei diritti fondamentali (o universali o inviolabili). L’uguaglianza politica rappresenta la peculiarità del pensiero democratico e trova espressione nel riconoscimento dei diritti politici attraverso i quali realizzare una piena sovranità popolare, così sottratta all’arbitrio e attribuita ai cittadini. L’uguaglianza sociale è invece la ragion d’essere del pensiero socialista. Se, nelle formulazioni originarie, assumeva l’accezione di uguale distribuzione dei beni attraverso l’abolizione della proprietà privata e del libero mercato, nella successiva rielaborazione socialdemocratica è divenuta eguaglianza nell’accesso ai diritti sociali.
 

Introduzione

Figura-1.-Dichiarazione-dindipendenza-americana. 1776.

Stefano De Luca, per conto dell’Enciclopedia Treccani1, ha mirabilmente sintetizzato il lungo percorso compiuto dall’idea di uguaglianza nel corso del tempo:
«Entrata nella cultura occidentale con lo stoicismo e soprattutto con il cristianesimo (che considera tutti gli uomini dotati della stessa dignità, in quanto figli di un medesimo Padre), l’idea che gli uomini siano eguali tra loro ha giocato un ruolo decisivo nelle vicende sociali e politiche soltanto a partire dal Seicento. I principali pensatori politici del 17° e 18° sec. (da T. Hobbes a J. Locke, da J.-J. Rousseau a I. Kant) partono dall’ipotesi che gli uomini siano liberi ed eguali e di conseguenza pongono l’origine dello Stato in un accordo volontario (il patto o contratto) stipulato dagli individui stessi. Mentre per Platone e Aristotele esisteva una gerarchia “naturale” (fondata sull’intelligenza e sul sapere) tra chi è adatto al comando e chi è adatto all’obbedienza – gerarchia che durante il Medioevo si irrigidì nel criterio ereditario, fondato sulla nascita – per i moderni pensatori contrattualisti gli uomini dispongono di eguali diritti e di conseguenza l’ordine sociale e politico è qualcosa di “artificiale”, che gli individui costruiscono tramite accordi.

Queste idee troveranno spettacolare applicazione nelle due grandi rivoluzioni moderne, quella americana e quella francese, i cui più famosi documenti si aprono con un solenne richiamo all’idea di eguaglianza. All’inizio della Dichiarazione d’indipendenza americana (1776) troviamo un elenco di “verità” autoevidenti, la prima delle quali è “che tutti gli uomini sono creati uguali”; e nel primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) troviamo proclamato il principio secondo cui “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”».

Sullo stoicismo converrà precisare che si tratta della prima scuola filosofica ad ammettere l’uguaglianza di tutti gli uomini, compresi gli schiavi, chiamati a partecipare in egual misura al razionale universale di cui è espressione la natura. Molti comunque sono gli spunti offerti dalla suggestiva ricostruzione proposta da Stefano De Luca. Nella presente trattazione si è ritenuto di considerare il pensiero di due autori molto distanti nel tempo, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e John Rawls (1921-2002), che hanno in comune la caratteristica di essere contrattualisti non giusnaturalisti. Infatti, l’affermazione indimostrata e indimostrabile che gli uomini sono ontologicamente (o nascono o sono in natura) liberi e uguali è una costante del pensiero ma trova eccezioni non rare tra le quali proprio quelle di Rousseau e Rawls. Chi non propende per un giusnaturalismo, sia pure laico, non può che rivolgersi all’opera di questi due autori per tentare di comprendere le basi etiche dell’idea di uguaglianza.


Rousseau e la rivoluzione francese

Il concetto di uguaglianza introdotto dalla filosofia stoica e ripreso dal cristianesimo rimase a lungo confinato nella sfera dell’etica e della morale senza trovare espressività politica e, tantomeno, traduzione in ordinamenti di tipo istituzionale.  Con la guerra di indipendenza americana il concetto di uguaglianza viene affermato sul piano dei principi e trova una sua prima definizione costituzionale. Ma è con la rivoluzione francese che l’idea egualitaria, dopo una lunga incubazione teorica, irrompe definitivamente sulla scena politica sino a diventare pratica di governo. Dopo di allora tutte le correnti di pensiero dovranno fare i conti con questo nuovo principio per rifiutarlo, accoglierlo, interpretarlo, modularlo.

Le implicazioni e l’importanza del contributo di Rousseau all’idea di uguaglianza possono essere pienamente comprese solo nel contesto della rivoluzione francese. Su questo argomento si è ritenuto di riportare integralmente quanto già pubblicato in un altro contributo2.

Figura 2. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 1789.
Figura 2. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 1789.

«La rivoluzione francese non fu solo una prorompente affermazione di libertà ma rappresentò anche, per la prima volta sul piano della pratica politica, una veemente rivendicazione di uguaglianza. Si è detto che il repubblicanesimo aveva già incontrato l’idea di uguaglianza con Machiavelli, Harrington e la guerra di indipendenza americana. In particolare in Harrington l’elaborazione teorica aveva investito l’ambito economico ed era giunta sino a prefigurare una forma controllata di distribuzione dei beni. La rivoluzione francese rappresenta un passo ulteriore per una duplice ragione: innanzitutto l’uguaglianza esce dalla discussione teorica per divenire istanza politica concreta; in secondo luogo essa si estende dichiaratamente dal campo dei diritti a quello della proprietà.

In proposito Thomas Casadei, nel ripercorrere lo sviluppo dell’idea di uguaglianza, ha  sostenuto: “Il punto di svolta nel cambio di paradigma è emblematicamente collocabile nella Rivoluzione francese. In un primo momento, i rivoluzionari rivendicano soltanto l’uguaglianza di fronte alla legge, sintetizzando in un solo principio istanze che scaturivano dalle radici della tradizione filosofica occidentale. Eguaglianza dei diritti, ma non eguaglianza in tutto, perché le differenze di proprietà non vengono messe in discussione. In un secondo momento, l’ala giacobina dei rivoluzionari assume un atteggiamento differente e l’orizzonte di applicazione della nozione di uguaglianza si allarga ad aree prima inavvicinabili, investendo la nozione stessa di proprietà…3.

Da questo punto di vista è esemplare il discorso tenuto da Robespierre alla Convenzione il 24 Aprile 1793. Nel tentativo di riformare in senso egualitario la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata nel 1789 egli dichiarava: “Nel definire la libertà il primo dei beni dell’uomo, il più sacro dei diritti che derivano dalla natura, avete detto con ragione che essa aveva per limite il diritto degli altri. E perché mai, allora, non avete applicato questo principio alla proprietà, che è un’istituzione sociale4. Procedeva poi ad esporre l’idea di un’imposizione progressiva che consentisse una redistribuzione del reddito preoccupandosi di prevedere l’esenzione per i cittadini i cui redditi non superassero il necessario alla sussistenza. Nella proposta di Robespierre, l’articolo 8 della Dichiarazione avrebbe dovuto recitare: “Il diritto di proprietà è limitato, come tutti gli altri, dall’obbligo di rispettare i diritti altrui”. La proposta di Robespierre sembra riecheggiare le idee di Thomas Paine sulla tassazione progressiva e la povertà5. Tuttavia essa costituisce un momento importante non per la originalità del contenuto ma per il fatto che traduce in istanza politica concreta un’idea di uguaglianza che investe anche il diritto di proprietà. E Robespierre era in quel momento il protagonista indiscusso di una fase decisiva della rivoluzione. Il suo tentativo comunque non avrà successo e la Dichiarazione approvata nel giugno 1793 dalla Convenzione, pure a maggioranza giacobina, non accoglierà né questa né altre sue proposte.

Figura-3.-Jean-Jacques-Rousseau.-Du-contrat-social-ou-Principes-du-droit-politique. 1762.
Figura-3.-Jean-Jacques-Rousseau.-Du-contrat-social-ou-Principes-du-droit-politique. 1762.

L’introduzione nella pratica politica della istanza egualitaria nella sua accezione più ampia pone la questione delle radici culturali della grande rivoluzione sulla quale converrà soffermarsi brevemente. Non c’è dubbio, credo, che la rivoluzione francese sia un prodotto originale, autoctono, autenticamente francese e che rappresenti la prosecuzione con altri mezzi della cultura illuministica. Sarebbe però ingenuo ritenere che la riflessione illuministica possa essere sorta dal nulla senza risentire delle teorie passate e di quelle contemporanee dibattute in altri parti del mondo. In questa sede interessa solo sottolineare il filo che lega il repubblicanesimo britannico all’illuminismo francese attraverso percorsi che sono stati individuati con precisione. In particolare è documentato che Diderot e Rousseau conoscessero minuziosamente, al punto da  trascriverne e tradurne gli scritti6, il pensiero di Algernon Sydney e di Anthony Asley Cooper conte di Shaftesbury, due dei principali pensatori del repubblicanesimo britannico7. Anzi, proprio la riflessione critica su questa tradizione avrebbe condotto Rousseau a tentare di coniugare il concetto di virtù e la tradizione repubblicana classica con il giusnaturalismo laico ed il contrattualismo moderno (ma in quale misura e attraverso quali meccanismi questo avvenga esula dagli scopi della presente trattazione).

Il contributo egualitario al fenomeno rivoluzionario da parte della cultura illuminista è da ricercare in particolare nell’influenza che ebbero il pensiero di Montesquieu e quello di Rousseau che, da questo punto di vista, sebbene diversi appaiono coerenti. Lo spirito generale della nazione evocato da Montesquieu e la volontà generale definita da Rousseau si collocano nel solco della libertà positiva che valorizza il principio dell’autodeterminazione dell’uomo all’interno della propria comunità di riferimento.

Ma sull’eguaglianza occorre intendersi. Bobbio distingueva una eguaglianza formale (dei diritti) ed una sostanziale (dei beni)8 e riteneva quest’ultima incompatibile con una qualsiasi teoria della libertà individuale. Se il concetto di uguaglianza di Montesquieu è per definizione “moderato” nel momento in cui ammette differenziazioni interne alla società, quello di Rousseau appare più radicale perché non si ritrae di fronte alla questione della proprietà. Tuttavia, faceva notare Bobbio, proprio in Rousseau ed anzi solo nella sua elaborazione teorica, l’aspetto formale e quello sostanziale dell’eguaglianza tendevano a trovare una composizione nel momento in cui si faceva dipendere l’ideale egualitario dalla volontà generale dei cittadini.

La volontà generale diventa l’interfaccia che rende compatibili la libertà e l’uguaglianza, anche sostanziale. In quella che Rousseau chiamava libertà “contrattuale” ciascun uomo rinuncia alla libertà individuale o “naturale” ed offre l’intero se stesso (compresi i propri diritti) per concorrere a formare la volontà generale ed il corpo sovrano9. Il concetto di volontà generale di Rousseau verrà più volte evocato nel corso della rivoluzione, in particolare da Saint-Just e Robespierre10, ed infine verrà esplicitamente inserito nell’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata nel 1789 (“La Legge è l’espressione della volontà generale”). E’ dunque attraverso il canale della volontà generale di Rousseau che l’uguaglianza entra nell’immaginario rivoluzionario e nella pratica politica. D’altronde in diversi passi della Dichiarazione del 1789 è riconoscibile l’influenza di Rousseau a cominciare dall’art. 1 (“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”). Proprio questo aspetto mostra la cesura tipicamente rousseauiana rispetto al modello di storia come progresso sostenuto dalla cultura illuminista. La storia era invece per Rousseau un continuo regresso che parte da uno stato naturale di libertà ed eguaglianza per procedere attraverso feedback negativi che corrompono l’uomo e condizionano l’emergere di una società ingiusta. Da questo punto di vista poco importa che lo stesso Rousseau precisi che lo stato di natura probabilmente non è mai esistito e che non vale come termine storico ma come sistema di misura per valutare lo stato attuale.

In conclusione la richiesta di uguaglianza che costituisce uno dei due elementi caratterizzanti la grande rivoluzione è fondamentalmente rousseauiano: assume come presupposto il paradigma dello stato di natura, entra nella pratica politica attraversa il canale della volontà generale, coinvolge per la prima volta in maniera esplicita il diritto di proprietà».

Con le rivoluzioni americana e francese il pensiero democratico si definisce in rapporto ai due principi di libertà ed uguaglianza. La democrazia radicale dell’Ottocento avrà queste due radici, più americana quella italiana (soprattutto in Mazzini), più francese nel resto d’Europa11.

 

John Rawls ed il concetto di equità

Figura 4. Nationale insurance act. 1911. Regno Unito.
Figura 4. Nationale insurance act. 1911. Regno Unito.

Un altro autore fondamentale per la definizione del concetto di uguaglianza è John Rawls che pur essendo di estrazione culturale liberale pone con forza la questione dell’uguaglianza entrando a pieno titolo nella tradizione democratica. Mentre per Rousseau lo stato di natura non esiste ed è solo un paradigma, Rawls non si pone affatto il problema dello stato di natura.  La sintesi che segue è ripresa da un altro contributo12.

«Nel testo “Una teoria della giustizia” Rawls si colloca consapevolmente nella tradizione del contratto sociale segnata da Locke, Rousseau e Kant13. La sua riflessione tuttavia non parte da uno stato di natura che giudicava non plausibile. Egli, invece, immagina gli individui posti in uno “stato originario” ovvero in assenza di strutture sociali e politiche che determinano disuguaglianze e nell’incertezza totale del futuro. In questa condizione tutti gli individui tendono a mettersi nella posizione di non subire danno e, secondo Rawls, sarebbero innanzitutto costretti a stabilire una base comune consentendo agli altri e scegliendo per se stessi di fruire di una libertà controllata (massima libertà compatibile con un’analoga massima libertà degli altri). In secondo luogo gli uomini sarebbero disposti ad accettare le ineguaglianze sociali ed economiche a due condizioni: che ne risultasse un vantaggio per tutti e che a tutti fosse data la stessa posizione di partenza. In altri termini gli individui, in uno stato originario, sarebbero costretti ad un accordo equo. La giustizia sociale assume così le sembianze dell’equità. Alla base della riflessione di Rawls vi è l’assunzione che il comportamento di ciascuno sia razionale. Ma se questo non accade sono allora le istituzioni a dover intervenire per determinare quelle condizioni di “ineguaglianza controllata” che garantiscono sia la libertà che l’equità.

Figura 5. John Rawls. A Theory of justice. 1971.
Figura 5. John Rawls. A Theory of justice. 1971.

La concezione di Rawls contrasta con l’approccio utilitaristico della tradizione liberale nella quale una società può essere considerata giusta quando raggiunge il massimo benessere netto che, nella sostanza, diventa il maggiore benessere possibile per il più ampio numero di individui possibile. Questo approccio sacrifica inevitabilmente la componente meno fortunata della società che dispone di una quota inferiore di beni primari, sia sociali (reddito, opportunità, potere) che naturali (salute, intelligenza). La vita delle persone è fortemente influenzata dalle condizioni in cui si trovano alla nascita che sono indipendenti dalla loro volontà e legate invece a fattori economici e sociali pre-esistenti. Assumendo come valido il principio che in un mercato competitivo si raggiunge la massima efficienza possibile (l’ottimo paretiano del linguaggio economico), comunque non si può non tener conto dell’allocazione iniziale delle risorse che privilegia alcuni e sfavorisce altri. Rawls sostiene una visione egualitaria complessa nella quale lo Stato interviene a garantire la giustizia distributiva assicurando a tutti la stessa dotazione iniziale di beni sociali (in particolare l’educazione e l’istruzione) e tenendo conto delle ineguaglianze naturali. Nella concezione di Rawls le ineguaglianze naturali (l’intelligenza) diventano accettabili ed anzi vanno favorite solo quando e nella misura in cui producono un vantaggio anche per chi è sfavorito. Ne consegue un forte interventismo dello Stato, un sistema di tassazione mirato ad un’equa redistribuzione, un politica anti-monopolistica intransigente. La connotazione fortemente egualitaria, che si allarga ai diritti politici e sociali, avvicina Rawls alla tradizione democratica più di quanto la sua concezione libertaria, quella strettamente inerente i diritti civili, lo accosti a quella liberale».

 

CDL, Tivoli, 1 Giugno 2016

 

1. Stefano De Luca. Uguaglianza. Approfondimento.Enciclopedia Treccani online.

2. Democrazia pura. La rivoluzione francese tra repubblicanesimo e liberalismo. Tivoli, 1 Novembre 2015.

3. Thomas Casadei. Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine. Torino, Giappichelli, 2012, p. 157.

4. Maximilien Robespierre. La rivoluzione giacobina. Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992, pp. 112-121.

5. Si veda in proposito: Thomas Casadei, cit., pp. 175-197.

6. Miryam Giargia. ”Introduzione”, “Sidney e Rousseau tra repubblicanesimo e contrattualismo”, “La virtù di Shatesbury e Rousseau”. In: Disuguaglianza e virtù. Rousseau e il repubblicanesimo inglese. Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2009.

7. Per una rassegna sul repubblicanesimo britannico si veda Blair: Worden (2004). Le idee repubblicane e la rivoluzione inglese. In: Maurizio Viroli (a cura di). Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo classico. Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2004.

8. Norberto Bobbio. Liberalismo e Democrazia. Simonelli, Milano, 2006, pp 54-55.

9. Jean-Jacques Rousseau. Il contratto sociale, pp 63-64. Ariccia, Fabbri editore, 1998.

10. Roberto Guiducci. Introduzione. Rousseau. Il contratto sociale”. Ariccia, Fabbri, 1998, pp 25-26.

11. Sul giudizio di Mazzini sulla rivoluzione francese si veda: Democrazia pura. La rivoluzione francese tra repubblicanesimo e liberalismo. Tivoli, 1 Novembre 2015.

12. Democrazia pura. Lettura sul liberalismo. Tivoli, 8 Maggio 2013.

13. L’idea di giustizia sociale di Rawl è  tratta da un saggio di Lorenzo Pecchi: John Rawls (1921-2002), teorico della giustizia sociale. Rivista di politica economica, sett-ott, 2002.

 

 

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