Una Repubblica repubblicana

 

 

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di Federico Innocenti

Quanto del suo insegnamento è giunto a noi? Quanta parte del pensiero di Mazzini, che per noi è stato il filtro della vasta e complessa tradizione repubblicana, è passata nella nostra Costituzione e, suo tramite, nel diritto vivente dell’Italia contemporanea?

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Nel giorno dell’anniversario del referendum istituzionale il dovere civico di rievocare e festeggiare quel passaggio fondamentale della nostra storia recente può essere assolto cercando di tracciare le tappe fondamentali del movimento di pensiero che da quella forma istituzionale ha preso nome: il repubblicanesimo.

Perché se in senso stretto “repubblicano” è il fautore della forma di governo repubblicana e, quindi, il naturale contraddittore del “monarchico”, in un’accezione più ampia e attinente alla storia del pensiero prima che al diritto costituzionale, l’aggettivo repubblicano identifica il portatore di un’idea politica complessa e di antichissima tradizione.

Si tratta di un sistema di pensiero che gli interpreti fanno risalire ad Aristotele e alla concezione dell’uomo come zòon politikòn, animale politico. L’uomo, sosteneva il filosofo greco, non è né bestia né dio e per questa sua condizione non può vivere né selvaticamente né autonomamente. Egli, unico animale dotato di parola per comunicare, esprime il fine della sua natura solo nella vita comunitaria, nella polis, che è il prodotto della sua anima socievole e che viene prima dei singoli perché è l’ambito nel quale essi si realizzano1.

La tradizione repubblicana romana, da Sallustio a Cicerone a Tito Livio a Tacito, arricchì la riflessione aristotelica con assidue e nostalgiche meditazioni sul significato etico del ruolo di cittadinanza e sulla correlazione diretta tra virtù civica, rispetto dei mores e salute della res publica.

Dopo una fase medievale di magmatica e complessa elaborazione, alcuni autori hanno visto riaffiorare il repubblicanesimo nel rinascimento fiorentino. Lo studioso tedesco Hans Baron2 ha ritrovato infatti nel pensiero di Leonardo Bruni e poi di Guicciardini e Machiavelli tutti gli elementi della tradizione classica e, particolarmente in Machiavelli, il principio dell’importanza della partecipazione politica per lo sviluppo spirituale dell’individuo.

Machiavelli, nel Discorso sopra la prima deca di Tito Livio, assumeva una prospettiva antropocentrica pienamente rinascimentale e intendeva affermare la capacità di autodeterminazione dell’uomo, che con la vita activa e la partecipazione diretta alla repubblica cittadina, poteva sottrarre il suo destino al dominio cieco della fortuna o di un volere divino e trascendente.

Nasceva così l’umanesimo civico, secondo l’espressione di Baron, un sistema etico-politico centrato sull’ideale classico della virtù civica intesa come qualità morale dell’uomo coraggioso e leale, del cittadino pronto al sacrificio dell’interesse individuale per la realizzazione del bene comune.

Lo sviluppo successivo dell’idea repubblicana è stato tracciato dallo storico neozelandese J. G. A. Pocock il quale, in un testo ormai classico e ampiamente dibattuto ‒ “Il momento machiavelliano” ‒ ha indicato la linea di transito del repubblicanesimo dal rinascimento fiorentino al pensiero politico anglosassone di età moderna.

L’artefice di questo passaggio, secondo Pocock, fu il filosofo inglese James Harrington che all’indomani del colpo di stato di Oliver Cromwell, intendendo allontanare la rivoluzione da una prossima deriva autoritaria, disegnò, nella sua opera Oceàna, un’utopia repubblicana chiaramente influenzata dall’idea fiorentina della vita activa come strumento di autodeterminazione.

Secondo Pocock l’elaborazione di Harrington svolse la sua efficacia maggiore non in patria, dove la parentesi repubblicana si chiuse prestissimo, ma dall’altra parte dell’Atlantico. A tale proposito non sono pochi gli storici che hanno affermato la grande rilevanza del repubblicanesimo come matrice ideologica della rivoluzione americana. Si parla, in ambito storiografico, di ”scuola repubblicana” per identificare la corrente di pensiero di quanti ritengono o hanno ritenuto che, contrariamente all’opinione tradizionale che aveva sempre visto in John Locke il vero nume tutelare dell’indipendenza, il vero collante ideologico della rivoluzione non fu il pensiero liberale e che, viceversa, gli Stati Uniti furono battezzati nel repubblicanesimo dai padri fondatori.

Senza voler entrare troppo nel dibattito storiografico, intensissimo nella seconda metà del secolo scorso, sembra si possa affermare che l’opinione dei revisionisti più radicali ‒ tra tutti il già citato Pocock che sosteneva l’irrilevanza del pensiero di Locke presso i padri fondatori3 ‒ sia stata definitivamente screditata4 e che viceversa, rivalutato il profondo apporto alla rivoluzione della teorica dei diritti naturali e del pensiero liberale inglese, abbia preso piede l’idea che la nazione delle colonie sia nata in un contesto di “pluralismo paradigmatico”, in cui coesistettero e si sovrapposero in modo fecondo varie idee politiche5.

In Europa intanto il repubblicanesimo trovava nell’opera di Rousseau una delle sue elaborazioni più solide e coerenti. Sebbene molti dei principi fondamentali dell’apparato teorico repubblicano vengano affermati in modo adamantino nel suo Contratto sociale, come il concetto di volontà generale quale bene comune superiore alla somma dei beni individuali e quello di virtù, cardine della sua pedagogia politica, quale humus indispensabile al fiorire della comunità, il repubblicanesimo contemporaneo ha stentato a riconoscere in lui un maestro, forse in ragione della difficoltà oggettiva di declinare la sua proposta politica in termini pluralistici.

In Italia, come noto, i principi repubblicani furono sostenuti con tale forza concettuale e vigore morale da Giuseppe Mazzini, che anche in ragione dei diretti esiti politici dei suoi insegnamenti, questi ha assunto, assieme al ruolo di padre spirituale dell’unità nazionale, anche quello di eponimo dell’idea, per cui “mazziniano” è diventato in Italia primo sinonimo di “repubblicano”.

Nella sua opera più celebre, I doveri dell’uomo, pubblicata a Londra nel 1860, nel periodo in cui si stava compiendo l’unità nazionale sotto la bandiera del liberalismo e la parola di Marx viaggiava in tutta Europa su una linea d’incendio, Mazzini, in uno spirito quasi religioso di carità, richiamava le coscienze all’amore fraterno tra i compatrioti, al dovere della partecipazione alla cosa comune, alla vita activa come compito indefettibile e imperativo categorico morale, via maestra per la realizzazione della libertà, che nel pensiero repubblicano è sia libertà positiva, di partecipazione, sia negativa, intesa come libertà dal dominio e dall’arbitrio.

Quanto del suo insegnamento è giunto a noi? Quanta parte del pensiero di Mazzini, che per noi è stato il filtro della vasta e complessa tradizione repubblicana, è passata nella nostra Costituzione e, suo tramite, nel diritto vivente dell’Italia contemporanea?

Presupponendo come dato di fatto che anche la nostra Costituzione sia, come quella americana, frutto di un pluralismo paradigmatico, almeno con riferimento ai tre filoni segnalati da Bobbio (pensiero liberale, socialista e cristiano sociale) proviamo a indicare qualche parola-chiave del repubblicanesimo e vediamo se di questi concetti si trova traccia nella Carta Costituzionale: partecipazione (vita activa), fratellanza, dovere, responsabilità, virtù, bene comune (sua dignità e sacralità), arbitrio (diritto/dovere di difendersi).

Già nell’articolo 1, che proclama la sovranità popolare, troviamo l’eco dell’attivismo politico repubblicano e l’affermazione, di chiara matrice mazziniana, che il destino della nazione non risiede altrove che nella volontà sovrana del popolo. È il caso di evidenziare che la formula definitiva (“la sovranità appartiene al popolo”) venne elaborata dall’Assemblea Costituente dopo ampia discussione e prevalse rispetto alla proposta che attribuiva la sovranità non al popolo ma allo Stato6.

Nell’art. 2 troviamo sanciti i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. Dopo aver riconosciuto i diritti inviolabili dell’uomo, secondo l’ottica liberale, la Costituzione richiama dunque i doveri inderogabili, che, nell’ottica repubblicana, concorrono a definire i contorni delle libertà civiche, le quali si realizzano compiutamente nella partecipazione attiva e solidale alle scelte comuni.

Il secondo comma dell’art. 3 (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”) abbina esplicitamente il concetto di sviluppo della persona a quello della partecipazione alla vita della comunità, in modo pienamente adesivo ai concetti repubblicani della natura positiva della libertà e di quella sociale dell’uomo.

L’art. 4, che riconosce il diritto al lavoro, specularmente, al secondo comma, ne stabilisce anche il dovere: lavorare non è attività di esclusivo interesse privato ma significa contribuire, con la propria attività o funzione, al progresso materiale e spirituale della società e al bene comune. Si noti a tale proposito che nel progetto dell’art. 4 a questo dovere civico i costituenti avevano condizionato addirittura l’esercizio dei diritti politici7.

Passando al libro I sui diritti e i doveri dei cittadini in questa sede interessa l’art. 48 che, al secondo comma, qualifica come dovere civico l’esercizio del voto. Nel progetto dell’articolo questo dovere era stato definito “civico e morale”8.

L’art. 52 che stabilisce il “sacro dovere” del cittadino di difendere la Patria recepisce un altro dei concetti fondamentali della tradizione repubblicana, quello di Patria, che Mazzini aveva inteso come “comunione di liberi ed eguali affratellati in concordia di lavori verso un unico fine”9, e che i costituenti riconoscevano di nuovo come madre generosa dopo la tragica parentesi del fascismo. Il riconoscimento costituzionale della sacralità del dovere esprime l’assorbimento da parte dell’Assemblea costituente della denotazione metagiuridica e morale ‒ tipica del pensiero repubblicano ‒ del rapporto tra il cittadino e la Nazione.

Lo stesso ethos si ritrova poco dopo nell’art. 54 che richiama il dovere di fedeltà alla Repubblica, quello di rispetto della Costituzione e delle leggi e di disciplina e onore nello svolgimento delle pubbliche funzioni. Il dibattito su questo articolo fu caratterizzato da un’accesa discussione sul diritto dei cittadini di resistere all’oppressione che il progetto dell’articolo esplicitamente prevedeva10. Pilastro della tradizione repubblicana, la resistenza all’arbitrio era considerata un diritto e un dovere speculare rispetto a quello di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Secondo i repubblicani infatti proprio dall’impegno solenne al rispetto delle leggi non poteva che derivare il dovere di respingere con fierezza qualunque forma di dominio o coercizione arbitraria. Rispetto alla libertà negativa dei liberali, da intendersi come diritto alla non interferenza, quella dei repubblicani si colora di un più forte accento deontico: non ogni interferenza per essi va respinta – non rientra nella loro tradizione l’idea dello Stato minimo – ma solo quella che proviene da un potere arbitrario, che si sostanzia in un dominio, e che, come tale, sempre richiama il dovere repubblicano della resistenza all’oppressione.

Dopo lunga discussione prevalse in Commissione la tesi contraria all’obiezione di coscienza sulla scorta delle argomentazioni di quanti, come Costantino Mortati, pur riconoscendo l’esattezza e la “santità” del principio, in ragione del suo carattere metagiuridico ritennero inopportuna una sua validazione costituzionale11.

Tutti i concetti più importanti che disegnano la visione repubblicana del rapporto tra il singolo e la sua comunità appaiono tessuti insieme in modo inestricabile nei principi fondamentali della Costituzione. Più ancora, la visione politica dell’esistenza umana, tipica del repubblicanesimo, secondo la quale è nella partecipazione attiva alla vita della comunità che l’individuo trova la ragione più profonda del suo stare al mondo, sembra davvero l’impronta più netta lasciata dal pensiero repubblicano. Se consideriamo che uno dei più efficaci criteri discretivi tra liberalismo e repubblicanesimo consiste nel fatto che mentre per i liberali lo Stato, inteso come comunità organizzata, è un male necessario, per i secondi è l’ambito di realizzazione più piena della natura umana e il luogo in cui esprimere lo spirito di fratellanza, avvertiamo in molte parti della Costituzione, che ci restituiscono lo spirito di febbrile e commossa partecipazione dei nostri padri fondatori, un afflato politico che non possiamo non definire repubblicano.

Da questa rapida disamina, meramente indicativa, sembra chiaro dunque che l’affermazione di Norberto Bobbio secondo cui la Costituzione nacque dall’incontro di tre tradizioni di pensiero – quella liberale, quella socialista e quella cristiano sociale – probabilmente pecchi per difetto omettendo di considerare il profondo apporto della teoria politica e dell’etica repubblicana.

Il pensiero di Mazzini fu onnipresente durante i lavori preparatori e nei verbali delle sedute dell’assemblea costituente si ritrovano continuamente i concetti e il lessico del grande pensatore genovese. I costituenti, vicini o lontani rispetto alle sue idee, raccolsero, in amor di Patria, il significato spirituale del suo insegnamento, sentirono la responsabilità del loro comune destino, l’importanza storica incomparabile e la dimensione sacra della loro missione. Quella di costruire un nuovo Risorgimento democratico e repubblicano12.

Il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, nella seduta dell’Assemblea Costituente del 22 dicembre 1947, così solennemente salutava la nuova Carta fondamentale: “A distanza di cento anni, disse, mi giunge all’orecchio come l’eco del programma mazziniano, che suonava: ‘La Costituente nazionale, raccolta a Roma, metropoli e città sacra della Nazione, dirà all’Italia e all’Europa il pensiero del popolo e Dio benedirà il suo lavoro’. Valga tale auspicio anche per questa Assemblea del nuovo Risorgimento; il soffio dello spirito animatore della nostra storia e della nostra civiltà cristiana passi su questa nostra faticosa opera, debole perché umana, ma grande nelle sue aspirazioni ideali, e consacri nel cuore del popolo questa legge fondamentale di fraternità e di giustizia, sicchè l’Europa e il mondo riconoscano nell’Italia nuova, nella nuova Repubblica, assisa sulla libertà e sulla democrazia, la degna erede e continuatrice della sua civiltà millenaria e universale”.

 

Federico Innocenti, pubblicato su Il Sestante il 2 giugno 2020

 

 Bibliografia

  1. Aristotele, Politica, I, 1253a.
  2. Cfr. Hans Baron, La crisi del primo Rinascimento italiano: Umanesimo civile e libertà repubblicana in un étà di classicismo e di tirannide, Sansoni, 1970.
  3. Enfatizzata a suo dire a fini polemici dalla storiografia marxista.
  4. Decisivi gli studi di Paul Rahe (“Republics Ancient and Modern: Classical Republicanism and the American Revolution”, 1992) e Jerome Huyler (“Locke in America. The Moral Philosophy of the Founding Era”, 1995). Rahe in particolare ha affermato: “l’umanesimo civico che ha catturato l’interesse della ricerca scientifica è stato in larga misura un parto dell’immaginazione degli studiosi”. Citato in Luigi Marco Bassani, “Il Repubblicanesimo: una nuova tradizione fra storiografia e ideologia” in Il Politico, vol. 68, n. 3, 2003, p. 461.
  5. In particolare lo storico di scuola repubblicana G .S. Wood ha affermato: “Nessuno dei protagonisti storici, inclusi i padri fondatori, ha mai avuto la sensazione di dover scegliere fra repubblicanesimo e liberalismo, fra Machiavelli e Locke. Jefferson poteva credere, al contempo e senza timore alcuno di essere in contraddizione, all’esistenza di un pericolo di corruzione per l’America e alla necessità di proteggere i diritti individuali dal governo”. Cfr. Luigi Marco Bassani, cit., p. 464.
  6. Si vedano le sedute prima del Progetto dell’articolo dal 5 settembre 1946 al 24 gennaio 1947. In: La nascita della Costituzione.
  7. Il testo del Progetto di Costituzione stabiliva: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.L’adempimento di questo dovere è condizione per l’esercizio dei diritti politici”.
  8. Chiaro interprete di un’etica repubblicana l’onorevole democristiano Umberto Merlin, in risposta a quanti avevano eccepito l’inammissibilità giuridica della qualifica morale del dovere, così difese il testo: “Ora che c’è di male se la Commissione ha ottenuto l’unanimità dei consensi su questa formula?…Abbiamo affermato in forma solenne il dovere di andare a votare, il dovere del cittadino, che gode dei benefici di questo regime democratico, che gode della libertà, che gode della sicurezza personale, che insomma è ritornato ad essere in questo nuovo clima che la democrazia ha creato un essere libero, questo cittadino abbia il disturbo di andare a votare”. Cfr. il verbale della seduta del 21 maggio 1947 in La nascita della Costituzione.
  9. Cfr. Mazzini, Doveri dell’uomo, cap. V. Londra, 1860.
  10. Testo del Progetto: “Art. 50. Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”.
  11. Disse Mortati nella seduta mattutina del 5 dicembre 1947: “Circa la sostanziale esattezza e, vorrei dire, la santità di questo principio, nessuno potrebbe sollevare delle obiezioni, e tanto meno noi cattolici, poiché è tradizionale nel pensiero cattolico l’ammissione del diritto naturale alla ribellione contro il tiranno. Ci sono scrittori cattolici che riconoscono la legittimità perfino della soppressione del tiranno. Quindi non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima”.
  12. Nella seduta del 22 dicembre 1947 il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi usò questa espressione nel suo intervento: “Valga tale auspicio anche per questa Assemblea del nuovo Risorgimento”.

 

Fonti:

– Carlo De Luca. Repubblicanesimo. Democrazia Pura, 23 Novembre 2012.

– Carlo De Luca. Il repubblicanesimo di Machiavelli: un’eredità discussa. Democrazia Pura, 1 marzo 2014.

– Carlo De Luca. James Harrington e il repubblicanesimo britannico. Democrazia Pura, 23 giugno 2014.

– Luigi Marco Bassani. Il Repubblicanesimo: una nuova tradizione fra storiografia e ideologia. Il Politico, vol. 68, n. 3, 2003, pp. 435-466.

– Maurizio Viroli. Il contenuto repubblicano della Costituzione. Relazione tenuta il 9 gennaio 2008 presso l’Accademia dei Lincei , nell’ambito del Convegno su “La Costituzione ieri ed oggi”.

– Verbali delle sedute dell’Assemblea Costituente consultabili sul sito “La nascita della Costituzione”.

 

Tivoli, 9 giungo 2020

 

 

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